Testo unico delle leggi sanitarie
Art. 188 bis
Abrogato1 / 396In vigore dal 1 mag 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attivita' disciplinate dallo stesso in conformita' di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attivita' purche' presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-188-bis