Art. 188 bis
Testo unico delle leggi sanitarie

Art. 188 bis

Abrogato1 / 396
In vigore dal 1 mag 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 538

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 538 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano le attivita' disciplinate dallo stesso in conformita' di quanto previsto dal richiamato art. 188- bis del T.U. delle leggi sanitarie, possono continuare le medesime attivita' purche' presentino, entro sei mesi dalla data predetta, la domanda di autorizzazione prevista dall'art. 2".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-188-bis