Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. VI
Art. 188
312 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Il contravventore alle disposizioni della presente sezione è punito con l'ammenda da lire mille a tremila e, in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire duemila a seimila.
Se la trasgressione è commessa da persona autorizzata a vendere al pubblico prodotti medicinali, alle suddette pene è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione da tre mesi ad un anno.
Il prefetto, indipendentemente dall'azione penale, può ordinare il sequestro dei prodotti non autorizzati o dei quali sia stata revocata l'autorizzazione, ovunque essi si trovino, e la chiusura dell'officina o del locale nei quali tali prodotti siano stati fabbricati o smerciati.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-188