Art. 16
Testo unico delle leggi sanitarieCapo III

Art. 16

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In vigore dal 24 ago 1934
Il Consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente , sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al Consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente. Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea. Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-16