Testo unico delle leggi sanitarie›Capo V
Art. 143
94 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali.
Sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici.
Le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-143