Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 139
126 / 396In vigore dal 24 ago 1934
La levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale, presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare.
A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera.
In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda fino a lire cinquecento e nei casi anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice penale quando il fatto costituisca reato.
La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunziare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante de forme.
La trasgressione a tale obbligo è punita con l'ammenda da lire cento a mille.
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