Art. 137
Testo unico delle leggi sanitarieCapo IIISez. I

Art. 137

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In vigore dal 24 ago 1934
Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell', è necessario per ottenere la nomina a capo sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali. Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente. Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilità del personale medico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-137