Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. II
Art. 126
122 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-126