Art. 115
Testo unico delle leggi sanitarieCapo IISez. I

Art. 115

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In vigore dal 14 mar 1950
Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a con corso. La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila. L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, è determinata dalla Commissione indicata nell', sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'. Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Note all'articolo

  • La L. 20 febbraio 1950, n. 54 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita', di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1940, n. 1868, e' elevata da. L. 4000 a L. 80.000 annue". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1950.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-115