Art. 111
Testo unico delle leggi sanitarieCapo IISez. I

Art. 111

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In vigore dal 24 ago 1934
L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-111