Art. 103
Testo unico delle leggi sanitarieTitolo IICapo I

Art. 103

303 / 396
In vigore dal 6 giu 1978
Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunziare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme; d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente; e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica. f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-103