Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo II›Capo I
Art. 103
303 / 396In vigore dal 6 giu 1978
Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:
a) a denunziare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;
e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.
f) LETTERA ABROGATA DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.
L'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-103