Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo II›Capo I
Art. 102
302 / 396In vigore dal 24 ago 1934
Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.
I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli , sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-102