Art. 10
Testo unico delle leggi sanitarieCapo II

Art. 10

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In vigore dal 24 ago 1934
Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'Istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. La misura delle tasse predette è determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. L'importo delle tasse è devoluto all'erario.
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