Testo unico delle leggi sanitarie›Titolo I
Art. 1
2 / 396In vigore dal 24 ago 1934
La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-1