Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 9
9 / 55In vigore dal 16 ago 1934
Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, potranno essere aumentate o diminuite non oltre il 20% le quantità massime annuali di prodotti petroliferi derivati, che ciascun titolare di licenza è autorizzato ad importare. Detto decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno ed applicato a tutte le licenze in corso, per il semestre successivo alla data del decreto stesso.
Le amministrazioni concedenti possono esonerare dall'aumento dell'importazione di cui al presente articolo il titolare di licenza che ne faccia motivata domanda.
Le quantità immesse in consumo in misura superiore al 5% dei quantitativi autorizzati per un anno saranno imputate, con una maggiorazione del 50%, sul quantitativo assegnato per l'anno successivo.
Indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste dagli della legge, l'applicazione di quanto è stabilito al precedente comma sarà fatta con decreto delle amministrazioni concedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-9