Art. 8
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo I

Art. 8

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In vigore dal 16 ago 1934
La licenza generale avrà pieno effetto legale dopo che la ditta o società interessata avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel decreto di licenza. Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministero delle Corporazioni ne darà comunicazione a quello delle Finanze.
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