Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo V
Art. 54
54 / 55In vigore dal 16 ago 1934
Le domande di licenze generali di importazione, valevoli a datare dal 1° gennaio 1935, dovranno essere dirette al Ministero delle Corporazioni, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del presente regolamento.
Per gli anni successivi le domande di licenze di cui al precedente comma dovranno essere presentate almeno sei mesi prima della data nella quale il richiedente si propone di iniziare l'importazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-54