Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 5
5 / 55In vigore dal 16 ago 1934
Per poter ottenere la licenza generale di importazione di oli minerali greggi, loro derivati e residui in quantità superiori a quelle previste dall' della legge, gli interessati devono presentare al Ministero delle Corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti che il richiedente dispone o potrà disporre di una attrezzatura adeguata ai quantitativi per cui chiede la licenza.
Nella domanda deve essere indicato:
a) le generalità è domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;
b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza generale;
c) la natura e le quantità di ciascuna specie dei prodotti che si intende importare annualmente e la presunta ripartizione mensile dell'importazione;
d) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali saranno immessi gli oli minerali da importare e nei quali il titolare della licenza generale intende costituire la scorta di riserva;
f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta la licenza;
g) i documenti che vengono prodotti a corredo della domanda stessa.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente o che questi intenda esercitare. Nel corso dell'istruttoria delle domande dovranno essere fornite dagli interessati tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero delle Corporazioni riterrà di richiedere per i provvedimenti di cui all' della legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-5