Art. 5
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 16 ago 1934
Per poter ottenere la licenza generale di importazione di oli minerali greggi, loro derivati e residui in quantità superiori a quelle previste dall' della legge, gli interessati devono presentare al Ministero delle Corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti che il richiedente dispone o potrà disporre di una attrezzatura adeguata ai quantitativi per cui chiede la licenza. Nella domanda deve essere indicato: a) le generalità è domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante; b) lo scopo per il quale viene richiesta la licenza generale; c) la natura e le quantità di ciascuna specie dei prodotti che si intende importare annualmente e la presunta ripartizione mensile dell'importazione; d) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali saranno immessi gli oli minerali da importare e nei quali il titolare della licenza generale intende costituire la scorta di riserva; f) il periodo di tempo per il quale viene richiesta la licenza; g) i documenti che vengono prodotti a corredo della domanda stessa. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa dalla quale risulti la natura dell'impresa o dell'industria esercitata dal richiedente o che questi intenda esercitare. Nel corso dell'istruttoria delle domande dovranno essere fornite dagli interessati tutte quelle altre notizie o dati che il Ministero delle Corporazioni riterrà di richiedere per i provvedimenti di cui all' della legge.
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