Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 46
46 / 55In vigore dal 27 dic 1994
Il Ministero delle Corporazioni, dopo il preliminare esame delle domande di concessione per impianto di opifici di lavorazione, di depositi di oli minerali, ovvero di distributori di carburanti, trasmette copia delle istanze stesse alle amministrazioni ed agli enti cui compete, a norma di legge o di regolamento, il rilascio di nulla osta o benestare.
Copia della istanza, con i relativi progetti, per le concessioni di cui al precedente comma, pure trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, per il suo benestare, quando si tratti di stabilimenti o di depositi interni collegati al mare o a corsi d'acqua e canali destinati alla navigazione marittima, mediante tubazioni fisse o volanti.
Detti enti e amministrazioni devono far conoscere al Ministero stesso, entro il termine di un mese, le determinazioni di propria competenza.
La determinazione del Podestà deve riflettere la ubicazione dell'impianto, le eventuali condizioni cui lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale ed alla occupazione del suolo comunale. La determinazione negativa deve essere motivata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-46