Art. 45
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 45

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In vigore dal 16 ago 1934
Per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti e depositi costieri di cui al precedente articolo, come pure per l'impianto e l'esercizio delle tubazioni, fisse o volanti, necessarie per collegare gli stabilimenti ed i depositi interni al mare od ai corsi e canali d'acqua destinati alla navigazione marittima, sono fatte salve le facoltà spettanti all'amministrazione competente, a mente delle disposizioni legislative e regolamentari per la Marina mercantile.
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