Art. 44
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 44

44 / 55
In vigore dal 16 ago 1934
Gli stabilimenti di lavorazione ed i depositi di oli minerali e di carburanti, sono costieri ed interni. Sono costieri quelli impiantati nell'ambito del pubblico demanio marittimo o il cui recinto si estenda anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso. Sono pure costieri quelli impiantati fuori del pubblico demanio marittimo, nel territorio di comuni litoranei o di comuni situati lungo corsi d'acqua o canali destinati alla navigazione marittima, e che siano collegati al mare od ai corsi d'acqua e canali suddetti mediante tubazioni fisse o volanti per il rifornimento o la discarica dei liquidi petroliferi. Sono interni gli altri stabilimenti e depositi di oli minerali e di carburanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-44