Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 43
43 / 55In vigore dal 16 ago 1934
La durata dell'occupazione del suolo pubblico o privato, necessario per l'impianto di stabilimenti di lavorazione, ovvero per il collocamento di serbatoi di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, o di distributori automatici, prevista dall' della legge, è determinata in relazione alla durata fissata nell'atto di concessione rilasciata dalle amministrazioni concedenti, ai sensi degli della legge.
La durata delle concessioni riguardanti impianti da eseguire su area di pertinenza del pubblico demanio marittimo è fissata dal Ministero delle Corporazioni, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni.
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