Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 41
41 / 55In vigore dal 27 dic 1994
I concessionari di cui agli della legge non possono iniziare la gestione dei propri impianti prima che questi non siano definitivamente collaudati e verificati dagli organi che saranno designati di volta in volta nei decreti di concessione.
Copia del verbale di collaudo o di verifica, da cui risultino gli estremi della concessione di cui agli della legge, deve essere trasmessa, a cura degli organi che eseguono il collaudo o la verifica, al Ministero delle Corporazioni.
Qualora dalla Commissione Suprema di Difesa sia richiesta la partecipazione al collaudo delle opere anche dell'Autorità militare, questa deve essere tempestivamente avvisata.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-41