Art. 40
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 40

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In vigore dal 16 ago 1934
Le licenze e le concessioni di cui agli della legge non sono trasferibili senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Corporazioni, di concerto col Ministero delle Finanze.
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