Art. 38
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 38

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In vigore dal 16 ago 1934
I titolari di licenze generali di importazione ed i concessionari di cui agli della legge, hanno l'obbligo di consentire, su richiesta del Ministero delle Corporazioni, la priorità della fornitura a determinati servizi statali e pubblici. In caso di necessità, tali servizi potranno essere indicati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri interessati. In tal caso, il Ministero delle Corporazioni comunicherà detto decreto ai titolari di licenze generali ed ai concessionari dai quali intende sia rispettata la priorità di fornitura. La cessione dei prodotti prelevati a tale titolo sarà effettuata ai prezzi correnti del mercato.
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