Art. 37
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo IV

Art. 37

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In vigore dal 16 ago 1934
I concessionari di opifici o di depositi devono tenere un elenco nominativo del personale amministrativo, tecnico ed operaio dipendente, sia che presti servizio nella sede principale dell'impresa, sia in altre località, con la indicazione della nazionalità e delle specifiche mansioni di ciascun dipendente. I concessionari, su richiesta del Ministero delle Corporazioni, dovranno comunicare, anche periodicamente, al Ministero stesso, copia dei detti elenchi, e fornire qualunque altro dato relativo al personale tecnico, amministrativo ed operaio impiegato nell'azienda.
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