Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo IV
Art. 36
36 / 55In vigore dal 16 ago 1934
Per il controllo dell'osservanza degli obblighi e delle clausole contenute nei decreti di concessione per l'impianto e l'esercizio di opifici per il trattamento industriale degli oli minerali, ovvero di depositi e distributori automatici di oli minerali e di carburanti, saranno incaricati funzionari delle varie amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza.
I funzionari incaricati del controllo, qualora accertino trasgressioni alle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, ne daranno notizia al Ministero delle Corporazioni per gli eventuali provvedimenti à termini degli della legge.
Indipendentemente dalle disposizioni vigenti sulla legge e sul regolamento doganali e dalle altre prescrizioni per la vigilanza finanziaria degli opifici e dei depositi agli effetti del dazio e della tassa di vendita, il Ministero delle Finanze ha facoltà di prescrivere tutte le opere e tutte le cautele che riterrà del caso per la tutela degli interessi dell'Erario.
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