Art. 31
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 31

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In vigore dal 16 ago 1934
Le autorità alle quali, a termini delle norme di sicurezza di cui all' della legge, spetta ricevere le denuncie di depositi di oli minerali non soggetti a concessione ministeriale, dovranno trasmettere, trimestralmente, l'elenco dei depositi stessi al Ministero delle Corporazioni, a mezzo della competente Prefettura.
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