Art. 3
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 16 ago 1934
Non sono sottoposti ad obbligo di licenza o non sono computati nei quantitativi di cui sia stata autorizzata l'importazione con licenze generali o speciali, i prodotti petroliferi rispediti all'estero o destinati al rifornimento di navi e di aeromobili. Non sono del pari computati nei quantitativi di cui sopra gli oli minerali destinati ad essere lavorati in Italia per ricavarne prodotti petroliferi da esportare. Fino a nuova disposizione, non è soggetta alle licenze generali o speciali l'importazione dei seguenti prodotti derivati dagli oli minerali greggi: a) oli minerali bianchi; b) vaselina; c) paraffina; d) coke di petrolio. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, dette esclusioni potranno essere abrogate o variate.
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