Art. 26
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 26

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In vigore dal 16 ago 1934
L'impianto e l'esercizio di depositi, con o senza serbatoi, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, la cui capacità non sia superiore ai 5 metri cubi e per i quali le norme di sicurezza di cui all' della legge non prescrivano cautele speciali, non sono soggetti alla concessione di cui all' della legge.
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