Art. 24
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo III

Art. 24

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In vigore dal 16 ago 1934
La capacità di un serbatoio destinato a contenere oli minerali è espressa dal volume geometrico del serbatoio stesso. La capacità di un deposito di oli minerali è data dalla somma delle capacità geometriche dei vari serbatoi in esso installati, a qualsiasi prodotto petrolifero destinati, più la quantità massima, espressa in metri cubi, dei prodotti petroliferi dei quali sia stato autorizzato l'immagazzinamento in fusti od altri imballaggi. Per determinare la potenzialità dei depositi sono applicati i criteri stabiliti dalle norme di sicurezza di cui all' della legge. Fra la capacità di un serbatoio indicata nell'atto di concessione e quella risultante dal collaudo del serbatoio stesso, è ammessa una tolleranza, in più od in meno, di non oltre il 4%.
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