Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo III
Art. 22
22 / 55In vigore dal 27 dic 1994
Per potere ottenere la concessione di impiantare o gestire un deposito, con o senza serbatoi, di oli minerali, di lubrificanti, e di carburanti in genere, gli interessati devono presentare al Ministero delle Corporazioni domanda in carta da bollo dalla quale risulti:
a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, il nome, cognome e recapito del legale rappresentante;
b) lo scopo per il quale viene richiesta la concessione;
c) la località dove il richiedente intende di eseguire l'impianto;
d) la capacità in metri cubi, il tipo e la destinazione di ciascun serbatoio;
e) la quantità, espressa in metri cubi, dei vari prodotti petroliferi che il richiedente intende tenere in fusti nei magazzini, fabbricati, tettoie, ecc.;
f) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà eseguito l'impianto;
g) la struttura dei fabbricati e le modalità per la relativa sicurezza;
h) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalla più vicina casa di abitazione, dal confine del pubblico demanio marittimo o dai corsi e canali di acqua destinati alla navigazione marittima, nonché l'altezza dei singoli fabbricati e serbatoi.
Per i macchinari e materiali che saranno impiegati nell'impianto del deposito deve essere indicato se essi sono di fabbricazione nazionale od estera.
La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un deposito costiero deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, dalla planimetria generale e dai piani illustrativi redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle Corporazioni.
La domanda diretta ad ottenere la concessone per l'impianto di un deposito interno deve essere corredata da una succinta reazione tecnica, da un disegno dell'impianto e da una carta topografica dalla quale possa rilevarsi l'ubicazione del deposito rispetto alla zona circostante.
La domanda diretta ad ottenere la concessione per l'impianto di un distributore automatico di carburanti deve indicare, oltre gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), f) del presente articolo, la distanza del progettato impianto dal più vicino distributore di carburanti, nonché gli estremi di approvazione dell'apparecchio automatico da parte del Ministero dell'Interno e del competente Ufficio di verifica metrica; deve altresì indicare se detto apparecchio è di fabbricazione nazionale od estera.
La domanda di concessione per impianti di depositi costieri o interni con relative relazioni, planimetria e piani, deve essere esibita in triplice esemplare, di cui due debitamente bollati. La domanda di concessione per impianto di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti deve essere esibita in unico esemplare.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-22