Art. 20
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 20

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In vigore dal 16 ago 1934
L'azienda concessionaria è obbligata ad osservare la tenuta di speciali registri dai quali risultino: a) la quantità o la qualità delle materie prime petrolifere introdotte nello stabilimento; b) la quantità e la qualità delle materie prime messe in lavorazione; c) la quantità e la qualità dei singoli prodotti derivati ottenuti; d) la quantità e la qualità dei prodotti comunque estratti dallo stabilimento; e) la quantità e la qualità delle materie prime e dei prodotti giacenti nei serbatoi, nei magazzini e nelle singole zone di lavorazione. Alla fine di ciascun anno, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni concedenti, l'azienda predetta dovrà compilare un verbale di inventario da cui risultino i dati annuali sopra specificati. Il verbale suddetto sarà compilato in triplice esemplare, di cui uno resterà presso lo stabilimento, e gli altri saranno inviati rispettivamente al Ministero delle Corporazioni ed al Ministero delle Finanze. L'azienda concessionaria deve inoltre tenere un registro nel quale saranno riportati i risultati delle analisi delle materie prime introdotte nello stabilimento e dei prodotti estratti, nonché i rendimenti percentuali di lavorazione.
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