Art. 19
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 19

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In vigore dal 27 dic 1994
Gli impianti ed il processo di lavorazione, in base ai quali fu accordata la concessione, non possono essere variati dal concessionario, nè durante il periodo di costruzione, nè durante il periodo di esercizio dell'opificio, salva preventiva autorizzazione delle amministrazioni concedenti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-19