Art. 18
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 18

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In vigore dal 16 ago 1934
Qualsiasi revisione delle quantità di materie prime ammesse alla trasformazione, e dei prodotti che l'impresa concessionaria è autorizzata ad immettere annualmente in consumo nel Regno, dovrà formare oggetto di una nuova concessione, rilasciata in forma uguale a quella iniziale.
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