Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo II
Art. 16
16 / 55In vigore dal 27 dic 1994
La concessione di cui all' della legge è accordata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, e sentito il parere dell'apposita Commissione costituita ai sensi dell' della legge stessa e della Commissione Suprema di Difesa agli effetti dell' lettera a) della legge.
La concessione predetta avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenuto nel decreto di concessione.
Avvenuta l'accettazione delle clausole predette, il Ministero delle Corporazioni ne darà comunicazione a quello delle Finanze.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-16