Art. 14
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 14

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In vigore dal 27 dic 1994
La domanda di cui all'articolo precedente deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa atta a far conoscere i processi e le fasi di lavorazione; da una relazione economica indicante il preventivo di costo dell'impianto; dalla planimetria generale della località nella quale sorgerà lo stabilimento e dai piani dei vari impianti. La relazione tecnica deve indicare le percentuali di rendimento che si presumono di ottenere dalle materie prime. Le planimetrie e i piani illustrativi devono essere redatti in scala appropriata conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero delle Corporazioni e devono fornire tutte le indicazioni che il Ministero stesso riterrà necessarie. La domanda di concessione con relative relazioni, planimetrie e piani, deve essere esibita in quattro esemplari, di cui due debitamente bollati.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-14