Art. 13
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 13

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In vigore dal 27 dic 1994
La domanda di concessione di cui all'articolo precedente deve essere stesa su carta da bollo ed essere indirizzata al Ministero delle Corporazioni. In essa devono indicarsi: a) le generalità e domicilio del richiedente; se trattisi di società, deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) elementi circa la capacità tecnica e le disponibilità finanziarie del richiedente; c) la natura ed il processo delle lavorazioni che si intendono effettuare; d) la località dove il richiedente intenda di costruire lo stabilimento; e) la persona o l'ente cui appartiene il suolo sul quale sarà costruito l'opificio; f) la distanza dell'impianto dalla più vicina linea ferroviaria o tramviaria, dalle case di abitazione, scuole, ospedali, monumenti nazionali, e da tutti gli altri fabbricati esterni definiti nelle norme di sicurezza di cui all' della legge, nonché dal confine del pubblico demanio marittimo o dei corsi o canali di acqua destinati alla navigazione marittima; infine l'altezza dei singoli fabbricati e dei serbatoi; g) la qualità, la quantità e possibilmente la provenienza delle materie prime che saranno introdotte annualmente nello stabilimento per essere lavorate; h) la qualità e la quantità dei prodotti derivati che si prevede di ottenere; i) l'ubicazione, appartenenza e costituzione dei depositi nei quali sarà custodita la scorta di riserva di materie prime e di prodotti petroliferi derivati; l) la quantità annuale approssimativa dei prodotti derivati che intende esportare; m) i modi ed i mezzi di collocamento dei prodotti ottenuti. Qualora gli opifici debbano sottoporre a lavorazione, contemporaneamente o disgiuntamente, materie prime di provenienza estera e materie prime di origine nazionale, devono indicarsi, agli effetti dell' della legge, i mezzi ed i modi per assicurare la separazione delle due lavorazioni.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogati gli articoli 13, 14, 16 comma 1, 19, 22 commi 1, 2, 3, 4 e 6, 23, 28, 41 commi 1 e 2, e 46 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, in quanto risultino incompatibili con le disposizioni del presente decreto in relazione alle materie da esso disciplinate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-13