Art. 12
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741Titolo II

Art. 12

12 / 55
In vigore dal 16 ago 1934
La concessione prevista dall' della legge, concernente il trattamento industriale degli oli minerali, non può avere una durata maggiore degli anni venti. Quando la domanda di concessione è connessa con una domanda di licenza generale di importazione, a sensi del titolo I della legge, con lo stesso decreto di concessione si può provvedere ad accordare la licenza generale anzidetta. È parimenti tenuto a chiedere la concessione di cui all' della legge, con le modalità prescritte dal presente regolamento in quanto applicabili, chiunque intenda procedere alla trasformazione, rettificazione e comunque alla elaborazione di oli derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od anche procedere alla rigenerazione degli oli minerali lubrificanti, od alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli oli minerali o dalle sostanze suindicate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-12