Regolamento per l'esecuzione del R. decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741›Titolo I
Art. 11
11 / 55In vigore dal 16 ago 1934
Il versamento della tassa, di cui all'ultimo comma dell' della legge, deve effettuarsi da parte dei richiedenti prima del rilascio della licenza, per le licenze generali; e prima dello sdoganamento di ogni partita, per quelle speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-20;1303#art-rpl-11