Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo I
Art. 8
8 / 73Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
I beni immobili o mobili infruttiferi che pervengano alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per donazione, legato o qualsiasi altro titolo saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.
Storico versioni
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