Art. 8 · Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo I

Art. 8

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Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

In vigore dal 8 mar 1935
I beni immobili o mobili infruttiferi che pervengano alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per donazione, legato o qualsiasi altro titolo saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.
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