Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 73
73 / 73Art. 41 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Non è portata alcuna innovazione agli assegni concessi fino al 31 dicembre 1917 ad ufficiali giudiziari fuori servizio, alle loro vedove e orfani, in base all'art. 177 della tariffa penale, ed il Ministro per la grazia e giustizia ha la facoltà di far gravare gli assegni stessi, già concessi, anche su altri ufficiali giudiziari.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro per le finanze:
JUNG
Il Ministro per la grazia e giustizia
DE FRANCISCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-73