Art. 71 · Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo V

Art. 71

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Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

In vigore dal 8 mar 1935
Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non può essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa. Qualora essi abbiano diritto alla indennità a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennità viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico. Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza è tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennità di cui sopra.
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