Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 71
71 / 73Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non può essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.
Qualora essi abbiano diritto alla indennità a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennità viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.
Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza è tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennità di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-71