Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 63
63 / 73Art. 46 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
In vigore dal 8 mar 1935
Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari al 31 dicembre 1923, sevizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto alla indennità o alla pensione si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.
Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riconosciuto e riscattato, nonché di quello con regolare iscrizione alla Cassa.
Agli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, od alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell' e dei commi terzo e quarto dell' del presente testo unico.
Storico versioni
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