Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo V
Art. 60
60 / 73Art. 37 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
La domanda dell'ufficiale giudiziario che entro il termine indicato nel precedente si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo stesso, sarà munita di autenticazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione o di appello da cui l'ufficiale giudiziario dipende e trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Tale domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonché della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalità stabilite per il riscatto stesso dal seguente .
Storico versioni
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