Art. 6 · Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo I

Art. 6

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Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

In vigore dal 8 mar 1935
Le attività della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari sono ripartite: 1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa; 2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica; 3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
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