Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 57
57 / 73Art. 36 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 54 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
Alle domande degli ufficiali giudiziari per il conseguimento di indennità o di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari deve essere allegato uno stato di servizio nel quale sarà indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario, fossero ancora in corso trattenute per cessione dell'assegno fisso, e nel caso affermativo siano indicati i dati relativi.
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