Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 56
56 / 73Art. 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
In vigore dal 8 mar 1935
L'ufficiale giudiziario che si avvalga della facoltà di cui al comma secondo del precedente potrà eseguire la rifusione delle somme indicate nel comma medesimo in una sola volta ovvero a rate mensili con la aggiunta degli interessi scalari.
In questo secondo caso il pagamento dovrà eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui al comma terzo del predetto con le modalità di cui al seguente e con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato C del presente testo unico.
Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-56