Art. 52 · Art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 52

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Art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

In vigore dal 2 ott 1962
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1353

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