Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo IV
Art. 52
52 / 73Art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
In vigore dal 2 ott 1962
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1353
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312#art-tus-52