Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari›Capo I
Art. 5
5 / 73Art. 50 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1, art. 1 sub.3 o art. 4 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 R. decreto 20 luglio 1932, n. 884.
In vigore dal 8 mar 1935
Il patrimonio della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari è formato:
a) dai contributi annui degli iscritti nella misura di lire 600 alunne;
b) dai contributi ordinari annui dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;
c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;
d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.
Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e iscritta, a datare dal 1° gennaio 1924 e per quel periodo di tempo che sarà stabilito di accordo tra la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed il Ministero di grazia e giustizia, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari » l'annua somma di L. 1.000.000 per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima dalla applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, a favore degli iscritti al 1° gennaio 1924.
Inoltre il Ministero di grazia e giustizia, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni, corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari la somma di L. 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza suddetta.
Storico versioni
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