Art. 46 · Articoli 26 e 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziariCapo IV

Art. 46

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Articoli 26 e 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703.

In vigore dal 8 mar 1935
Le indennità e le pensioni nella misura normale sono liquidate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e deliberate dal Ministro per le finanze, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione. Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni di privilegio, quelle di indennità o di pensioni che implicano quote a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di altri enti, nonché le proposte negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima. Il provvedimento con cui la Direzione generale nega o concede il trattamento di quiescenza normale o privilegiato è comunicato all'interessato a mezzo del podestà del Comune di residenza. Gli interessati contemplati dal presente testo unico, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Questo diritto di ricorso spetta anche alla Amministrazione della Cassa di previdenza.
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